Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta abitazione. La valutazione della gravità dell'infermità e della conseguente impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è effettuata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, prescindendo dal fatto che l'elettore si trovi o meno in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicinali».

          b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «rilasciato dal funzionario medico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato dal funzionario medico di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dal quale risulti l'esistenza di una infermità tale da impedire all'elettore la possibilità di recarsi al seggio».